home

Il 16 aprile 1481 il Doge e il Consiglio degli Anziani promulgarono una riforma dei regolamenti dei copisti e dei cartai della città di Genova, riforma che era stata proposta qualche giorno prima (il 10 aprile) da alcuni commissari incaricati di studiare dei cambiamenti a seguito di suppliche degli interessati. Le modifiche apportate sono redatte in dieci articoli. Il primo tratta della vendita dei libri manoscriti o a stampa; gli articoli 2, 3 e 5 sono gli unici che trattano propriamente del commercio della carta, e vi torneremo in seguito; l'articolo 4 è relativo alla vendita della pergamena; gli articoli 6, 7, 8 e 9 dettano le condizioni per poter tener bottega, fissano la durata dell'apprendistato in sei anni, e vietano al maestro di prendere un secondo apprendista finchè il primo non abbia fatto almeno tre anni di pratica; infine vietano ai maestri di prendere a bottega un altro artigiano che abbia fatto l'apprendistato fuori Genova; gli articoli 10 e 11, piuttosto oscuri, riguardano l'intervallo di tempo entro cui si debba dichiarare un acquisto di carta e si debba consegnare la merce; l'articolo 12 infine definisce i poteri concessi ai consoli dell'arte per far applicare il regolamento.

Secondo gli articoli 2, 3 e 5 la vendita della carta propriamente detta comportava tre gradi. In fondo alla scala vi erano gli speziali, che la vendevano al dettagllio ed erano obbligati a comprare dagli appartenenti all'arte; sopra stavano i cartai, membri della corporazione, unici ad avere il diritto di tener bottega nella città di Genova e sobborghi, per vendervi carta e tutto quello che serviva al mestiere di copista di libri, col divieto di vendere meno di una risma alla volta. Fatte salve queste due categorie chiunque aveva il diritto di vendere carta a suo piacimento. Infine venivano i fabbricanti di carta, che non rientravano sotto gli effetti del regolamento.

Questa ordinanza del 1481 sembra aver pienamente soddisfatto tutti gli interessati, tanto che a seguito di una deroga a questo regolamento decretata il 28 novembre 1491, i consoli dei cartai e librai (non si parla più di scribi), supplicarono, il 15 novembre 1508, il governatore e il consiglio degli Anziani di annullare il decreto dei loro predecessori e di rimettere in vigore, in tutte le sue parti, la vecchia ordinanza del 1481. Secondo la supplica era stato promulgato un decreto nel 1491 che dava completa libertà a chiunque di vendere carta al dettaglio, a seguito della richiesta di due cartai (anche se la supplica afferma che essi non abbiano mai fabbricato né venduto carta), Gian Battista di Laviosa e Eugenio de Maniti, di Voltri. Questa libertà avrebbe, secondo la supplica, avuto conseguenze funeste, visto che coloro che non appartenevano all'arte vendevano <<delle risme incomplete, in cui mancavano uno, due e qualche volta diversi fogli>>, oppure vendevano delle risme nelle quali <<vi erano spesso quattro o cinque fogli strappati, e altrettanti che non prendono l'inchiostro e anche che, come si dice comunemente, lo lasciano colare>> . Tutti questi fatti nuocevano all'interesse generale e portavano danno e discredito al mestiere, e quindi si chiedeva al Consiglio di provvedere opportunamente; ma la questione era delicata, visto che erano in gioco dei diriti acquisiti grazie a un regolare decreto.

Inizia quindi una contrattazione, e un mese dopo, l'11 dicembre 1508, il governatore reale e il Consiglio degli Anziani, dopo aver ascoltato <<gli avvocati delle due parti, che furono a lungo in disaccordo,>> cassarono e revocarono il decreto del 1491 e rimisero in vigore l'ordinanza del 1481. Tuttavia per non danneggiare nessuno autorizzarono Eugenio de Maniti e Mariola, vedova di Gian Battista di Laviosa a vendere, vita natural durante, nelle loro botteghe e non altrove, della carta al dettaglio, a condizione che il prezzo non superi i 12 denari la risma. Si stabiliva inoltre che se il detto Eugenio avesse voluto avviare il figlio al mestiere di cartaio, i consoli sarebbero obbligati a farlo accogliere da un maestro dell'arte; qualora il figlio non fosse stato accettato avrebbe conservato a vita il diritto di vendere carta nella bottega del padre. Infine si concede a Muratore, che ha aperto recentemente una bottega, di vendere carta nella bottega o altrove, ma solo per un periodo di dieci anni.